Art. 90 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Si applicano al personale tecnico dei laboratori provinciali le disposizioni degli articoli 74, 75 e 76.
Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dell’articolo 50 del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano ai competenti organi dell’Amministrazione provinciale.
La Commissione di disciplina per detto personale è composta del vice prefetto, presidente, di due membri del Consiglio provinciale di sanità designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal preside della provincia e di un rappresentante designato dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio.
Si applicano pure al personale dei laboratori provinciali le disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli articoli 79 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale addetto al reparto medico micro-grafico, e alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, per il personale addetto al reparto di chimica.