Art. 90 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Si applicano al personale tecnico dei laboratori provinciali le disposizioni degli articoli 74, 75 e 76.
Salvo il provvedimento del prefetto, ai termini dell’articolo 50 del presente testo unico, tutti gli altri provvedimenti spettano ai competenti organi dell’Amministrazione provinciale.
La Commissione di disciplina per detto personale è composta del vice prefetto, presidente, di due membri del Consiglio provinciale di sanità designati dal prefetto, di un altro membro nominato dal preside della provincia e di un rappresentante designato dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio.
Si applicano pure al personale dei laboratori provinciali le disposizioni prevedute, per i sanitari condotti, negli articoli 79 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi e alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il personale addetto al reparto medico micro-grafico, e alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, per il personale addetto al reparto di chimica.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.