Art. 81 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Si applicano ai medici e ai veterinari condotti le disposizioni relative alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Alle levatrici condotte si applicano le disposizioni stabilite per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.