Art. 81 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Si applicano ai medici e ai veterinari condotti le disposizioni relative alla iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Alle levatrici condotte si applicano le disposizioni stabilite per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali.