Art. 89 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nell’articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio. detratto il cinquanta per cento che è devoluto a favore del personale addetto al laboratorio.
La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non può eccedere, durante l’anno, la metà dell’ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.