Art. 89 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Le somme riscosse dalla provincia, per i compensi indicati nell’articolo precedente, sono destinate a vantaggio della gestione del laboratorio. detratto il cinquanta per cento che è devoluto a favore del personale addetto al laboratorio.
La quota spettante a ciascun funzionario del laboratorio non può eccedere, durante l’anno, la metà dell’ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.