Art. 97 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Salva la competenza amministrativa del preside o del presidente del consorzio, all’organizzazione e al funzionamento dei servizi igienico-sanitari della provincia, indicati nel presente capo, sovraintende il medico provinciale.