Art. 85 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e l’approvazione della relativa graduatoria spetta all’Amministrazione provinciale.
In quanto compatibili, restano applicabili le norme stabilite dall’art. 36.
Possono partecipare ad essi, secondo le rispettive specialità, coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all’esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato i trentadue anni di età.(34)
Indipendentemente dai limiti predetti, possono essere ammessi ai concorsi:
1° gli aiuti e gli assistenti delle facoltà di medicina e chirurgia, ovvero di chimica o di chimica e farmacia presso le università e gli istituti di istruzione superiore;
2° coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi, dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (34)
La L. 2 febbraio 1960, n. 41 ha disposto (con l’articolo unico, comma 1) che “Il limite di età per i concorsi dei sanitari previsto dal secondo comma dell’art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e portato da 32 a 35 anni”.