Art. 98 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il medico provinciale, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, propone al preside il programma di azione per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi sanitari integrativi della provincia.
Il programma è deliberato dal preside della provincia ed è approvato dal prefetto, sentito, nei riguardi tecnici, il Consiglio provinciale di sanità.