Art. 84 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il rettorato provinciale delibera il regolamento e la pianta organica del personale addetto ai reparti che costituiscono il laboratorio provinciale.
Ciascun reparto deve avere un direttore, uno o più coadiutori, uno o più assistenti.
Gli assistenti sono nominati dal preside in seguito a pubblico concorso.
Il direttore ed i coadiutori sono nominati dal rettorato provinciale per promozione in seguito a concorso interno: il primo, fra i coadiutori, gli altri fra gli assistenti del reparto. Se non può farsi luogo alla promozione o per mancanza di personale aspirante o per giudizio sfavorevole della Commissione giudicatrice del concorso interno, anche le nomine per detti posti hanno luogo per pubblico concorso.