Art. 84 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il rettorato provinciale delibera il regolamento e la pianta organica del personale addetto ai reparti che costituiscono il laboratorio provinciale.
Ciascun reparto deve avere un direttore, uno o più coadiutori, uno o più assistenti.
Gli assistenti sono nominati dal preside in seguito a pubblico concorso.
Il direttore ed i coadiutori sono nominati dal rettorato provinciale per promozione in seguito a concorso interno: il primo, fra i coadiutori, gli altri fra gli assistenti del reparto. Se non può farsi luogo alla promozione o per mancanza di personale aspirante o per giudizio sfavorevole della Commissione giudicatrice del concorso interno, anche le nomine per detti posti hanno luogo per pubblico concorso.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.