Art. 83 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il laboratorio provinciale è costituito di due reparti: l’uno medico micrografico con annesso servizio di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l’altro chimico.
Al laboratorio sono addetti vigili sanitari per le disinfezioni e per la vigilanza igienica in rapporto ai bisogni dei comuni della provincia.
Al laboratorio sovraintende il medico provinciale, il quale ne vigila e controlla il regolare funzionamento, determina l’impiego del personale e le particolari indagini che debbono eseguirsi, coordina e indirizza le attività dei due reparti.
Gli ufficiali sanitari si avvalgono del laboratorio provinciale per l’esercizio della vigilanza igienica e della profilassi, secondo le istruzioni che sono impartite dal medico provinciale.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.