Art. 95 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Ai servizi indicati negli articoli 92, 93 e 94, le provincie possono provvedere in consorzio con altre contermini, osservate le norme stabilite nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.