Art. 307 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il Ministero dell’interno stabilisce con regolamento le norme speciali per la disciplina sanitaria del meretricio e delle case di meretricio.
La vigilanza viene esercitata dall’autorità sanitaria a mezzo di medici visitatori sotto il controllo del medico provinciale e dell’ispettore dermosifilografo.
La nomina del medico visitatore viene fatta dal prefetto secondo le istruzioni date dal Ministero dell’interno; essa ha la durata di un biennio, può essere rinnovata per bienni successivi, revocata per motivi di servizio ed è escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di impiego a qualsiasi titolo.
Il compenso per il servizio prestato dal medico visitatore è a carico di un fondo speciale costituito presso la prefettura.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.