Art. 302 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati in seguito a pubblico concorso. La nomina e fatta per un quinquennio e può essere confermata per successivi periodi quinquennali, previo parere del medico provinciale.
Le norme per il concorso e per il capitolato di servizio vengono determinate dal ministro per l’interno.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.