Art. 302 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. I medici dei dispensari comunali per malattie veneree sono nominati in seguito a pubblico concorso. La nomina e fatta per un quinquennio e può essere confermata per successivi periodi quinquennali, previo parere del medico provinciale.
Le norme per il concorso e per il capitolato di servizio vengono determinate dal ministro per l’interno.