Art. 306 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle malattie veneree come sulle misure d’ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie, il Ministro per l’interno ha facoltà di nominare ispettori dermosifilografi per una o più provincie alla dipendenza dell’autorità sanitaria provinciale.
La nomina viene fatta a seguito di concorso pubblico bandito dal Ministro per l’interno e con le norme stabilite dallo stesso. La nomina è conferita per un quinquennio, può essere revocata in ogni tempo per ragioni di servizio e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.