Art. 292 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. I medici sono tenuti a denunziare qualsiasi caso di malattia venerea accertato:
negli istituti di ricovero e di cura, negli opifici industriali e in tutte le collettività civili e militari;
nei locali di meretricio e in persona delle meretrici soggette a vigilanza.
Debbono inoltre denunziare qualsiasi caso di sifilide trasmessa per baliatico e di oftalmoblenorrea.
Chi trascuri di eseguire le denunzie è punito con l’ammenda da lire trecento a cinquemila.