Art. 295 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Alla profilassi delle malattie veneree si provvede:
a) con dispensari pubblici gratuiti;
b) con la cura gratuita delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto in appositi reparti di cura, nelle cliniche dermosifilopatiche e negli ospedali comuni;
c) con l’assistenza medico-chirurgica gratuita a domicilio e con la distribuzione gratuita di medicinali per gli iscritti nell’elenco dei poveri.