Art. 303 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. La cura ospedaliera per le manifestazioni contagiose di malattie veneree è di regola limitata alle donne; per gli uomini si provvede preferibilmente con la cura ambulatoria e sole, eccezionalmente con quella ospedaliera.
Le spese di cura, limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa, sono a carico dello Stato e le rette di specialità gravano sul bilancio del Ministero dell’interno, tranne che il ricovero avvenga in istituti ospedalieri che abbiano tra i propri fini la cura gratuita di dette malattie o l’obbligo di erogare tutte o parte delle loro rendite per la curo gratuita di determinate categorie di persone, senza esclusione degli infermi delle malattie veneree, nei quali casi si osservano le norme dei rispettivi statuti e regolamenti.
In mancanza di cliniche o reparti ospedalieri specializzati il ricovero avviene nelle infermerie comuni.
Gli istituti ospedalieri non possono sottrarsi all’obbligo di ricoverare e curare detti infermi anche quando non abbiano sezioni o reparti speciali, tranne che si tratti di istituti fondati al fine di curare solamente determinate malattie.