Art. 299 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Oltre ai dipensari indicati nei precedenti articoli, nelle città dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie può essere affidato a tali istituti, sia dai comuni sia dal Ministero dell’interno direttamente, l’esercizio di dispensari col corrispettivo di un concorso annuo, determinato in apposita convenzione.