Art. 299 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Oltre ai dipensari indicati nei precedenti articoli, nelle città dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie può essere affidato a tali istituti, sia dai comuni sia dal Ministero dell’interno direttamente, l’esercizio di dispensari col corrispettivo di un concorso annuo, determinato in apposita convenzione.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.