Art. 301 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Nei comuni, nei quali mancano dispensari pubblici per la profilassi e la cura delle malattie veneree, il prefetto può ordinare la istituzione presso stabilimenti industriali che impiegano, come media annuale, più di duemila operai, ovvero nelle località ove esistono diversi stabilimenti che in complesso impiegano, pure come media annuale, più di duemila operai.
In via temporanea, l’istituzione di tali dispensari può essere disposta dal prefetto anche nelle località ove esistono uno o più stabilimenti, nei quali siano impiegati operai in minor numero, quando, per la frequenza di malattie veneree, se ne riconosca la necessità.
Le spese di impianto e funzionamento per questi dispensari sono sostenute dai proprietari degli stabilimenti.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.