Art. 291 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Agli effetti del presente testo unico si intendono per malattie veneree: la blenorragia, l’ulcera venerea e l’infezione sifilitica, considerate nel periodo di loro contagiosità.