Art. 305 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. I medici condotti e gli altri medici esercenti sono obbligati a rilasciare gratuitamente certificati di spedalizzazione ai poveri affetti da malattie veneree.
La vidimazione è fatta senza spese.