Art. 297 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai trentamila abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree.
Quando le condizioni locali lo consentano possono due o più comuni riunirsi in consorzio per l’esercizio di un unico dispensario.
I dispensari debbono essere preferibilmente costituiti come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari.
Il Ministero dell’interno contribuisce alla spesa occorrente per ciascun dispensario con un sussidio annuo, che è prelevato dall’apposito fondo, stanziato nel proprio bilancio e che non può superare la metà della spesa.
La misura del sussidio, le modalità del funzionamento dei dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra il comune e il Ministero dell’interno. Se manca il consenso del comune sulla misura del sussidio, questo viene determinato di ufficio con decreto del Ministro per l’interno.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.