Art. 297 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. I comuni capoluoghi di provincia e quelli aventi popolazione superiore ai trentamila abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree.
Quando le condizioni locali lo consentano possono due o più comuni riunirsi in consorzio per l’esercizio di un unico dispensario.
I dispensari debbono essere preferibilmente costituiti come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari.
Il Ministero dell’interno contribuisce alla spesa occorrente per ciascun dispensario con un sussidio annuo, che è prelevato dall’apposito fondo, stanziato nel proprio bilancio e che non può superare la metà della spesa.
La misura del sussidio, le modalità del funzionamento dei dispensari e il numero di essi sono stabiliti per convenzione fra il comune e il Ministero dell’interno. Se manca il consenso del comune sulla misura del sussidio, questo viene determinato di ufficio con decreto del Ministro per l’interno.