Art. 283 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. I contratti, aventi per oggetto la donazione, l’acquisto, la costruzione, l’adattamento e l’arredamento di pubblici istituti di cura per tubercolotici, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.
Sono pure esenti dalle stesse tasse e da quelle ipotecarie gli atti dei consorzi provinciali antitubercolari.