Art. 270 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il consorzio provinciale antitubercolare, istituito in ogni capoluogo di provincia, ha lo scopo:
a) di promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi, anche in unione con altri consorzi provinciali antitubercolari;
b) di coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;
e) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinchè siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;
d) di integrare con i propri mezzi l’azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, di sostituirsi alle medesime nell’esecuzione dei provvedimenti urgenti;
e) di promuovere e disciplinare, nell’ambito provinciale, in conformità delle direttive del Ministero dell’interno, la propaganda per la profilassi e l’assistenza dei tubercolotici.(39)

Testo in vigore dal 28 dicembre 1962

Note di aggiornamento

Aggiornamento (39)

La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l’art. 35, commi 1 e 2) che “Ai fini dell’applicazione dell’ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti ai sensi dell’articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono equiparati ai Consorzi di Comuni e a quelli di Province indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 5 dell’ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.
Le norme contenute negli articoli 33 e 34 e nei comma precedente hanno valore di interpretazione autentica”.

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.