Art. 284 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. I medici sono tenuti a denunciare qualunque caso di tracoma da loro riscontrato nelle scuole, negli istituti di educazione e di cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettività.
Il contravventore è punito con l’ammenda da lire trecento a cinquemila.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.