Art. 269 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Ad assicurare i servizi di profilassi e di assistenza contro la tubercolosi concorrono, secondo la rispettiva competenza:
1° i consorzi provinciali antitubercolari, le provincie, i comuni e le istituzioni che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;
2° l’Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale e gli altri enti di assicurazioni sociali, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi speciali o dai rispettivi statuti.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.