Art. 271 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il consorzio provinciale antitubercolare è ente morale ed è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto.
Quando l’istituzione di opere antitubercolari è promossa, ai sensi della lettera a) dell’articolo precedente, da due o più consorzi, la convenzione, che regola l’impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri dei singoli consorzi, è approvata con decreto del Ministro per l’interno, sentiti i Consigli provinciali di sanità e le Giunte provinciali amministrative delle provincie interessate.