Art. 268 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Spetta al Ministero dell’interno la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi.
È sottoposto a vigilanza del Ministero dell’interno e del prefetto, anche al fine di impedire abusi della pubblica fiducia, qualsiasi ente pubblico o privato che raccolga denaro dal pubblico per la profilassi e l’assistenza contro la tubercolosi o svolga opera di propaganda a riguardo della medesima malattia.
Il Ministero dell’interno vigila sull’esecuzione delle direttive date e sullo svolgimento di tutti i servizi contro la tubercolosi a mezzo dei suoi organi centrali e periferici.