Art. 279 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. La prefettura prima di procedere all’esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.