Art. 279 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. La prefettura prima di procedere all’esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela a termini di legge e che fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al consorzio stesso, per le sue eventuali osservazioni.