Art. 277 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio provinciale antitubercolare è costituito:
a) del direttore del consorzio, cui può essere affidata anche la direzione del dispensario provinciale;
b) del personale medico del dispensario provinciale e delle sezioni dispensariali;
c) delle assistenti sanitarie visitatrici.
Al direttore del consorzio ed a quello del dispensario provinciale, ove esiste, è inibito l’esercizio della professione di medico chirurgo.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.