Art. 274 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il Ministro per l’interno, per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, può sciogliere il Comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell’ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del Comitato stesso.