Art. 274 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Il Ministro per l’interno, per gravi ragioni di carattere tecnico o amministrativo o di ordine pubblico, può sciogliere il Comitato, affidando la provvisoria amministrazione dell’ente a un commissario, il quale esercita tutte le attribuzioni del Comitato stesso.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.