Art. 273 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da un Comitato composto del preside della provincia, che lo presiede, del medico provinciale e di cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto fra i componenti del Consiglio provinciale di sanità, uno in rappresentanza dell’organizzazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio e tre in rappresentanza degli enti consorziati.
I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
Il direttore del Consorzio interviene alle sedute del comitato con voto consultivo.