Art. 281 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. La competenza passiva delle spese di spedalità per il ricovero di ammalati di tubercolosi è regolata:
a) per i ricoveri di urgenza, dalle disposizioni sulle situazioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
b) per il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi; dalla legge per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolori.
In tutti gli altri casi le spese di spedalità sono sostenute dal consorzio che abbia ordinato il ricovero, salvo concorsa da parte della provincia, nei limiti dei fondi che essa può stanziare a tale scopo nel bilancio.
Sono estese ai consorzi provinciali antitubercolari le disposizioni della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, agli effetti della rivalsa nei riguardi dei ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà.
È, però, in facoltà dei consorzi di affidare tale compito all’Amministrazione della provincia, la quale è tenuta ad assolverlo senza onere di spesa a carico degli stessi.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.