Art. 267 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Il vaccino antivaiuoloso e conservato in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale ed è inviato gratuitamente ai podestà e ai medici liberi esercenti, quando ne facciano richiesta alla prefettura.
Sono a carico della provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale e quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino.
Sono a carico dei comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri.
È in facoltà della provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione.
Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria con decreto del prefetto nei casi e nei modi indicati nel 2° comma dell’art. 92.