Art. 154-ter disp. att. c.p.p. Comunicazione della sentenza

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.

Testo in vigore dal 15 novembre 2009

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.