Art. 143 disp. att. c.p.p. Rinnovazione della citazione a giudizio

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.