Art. 154-bis disp. att. c.p.p. Liberazione dell’imputato prosciolto

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.

2. L’imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l’immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l’istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l’istituto anche senza accompagnamento. È vietato l’uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1993

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.