Art. 145 disp. att. c.p.p. Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all’inizio dell’udienza.

2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.