Art. 145 disp. att. c.p.p. Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all’inizio dell’udienza.
2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.