Art. 152 disp. att. c.p.p. Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell’articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell’articolo 225 del codice.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.