Art. 153 disp. att. c.p.p. Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Agli effetti dell’articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.