Art. 153 disp. att. c.p.p. Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Agli effetti dell’articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.