Art. 147-quater disp. att. c.p.p. Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l’integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.