Art. 150 disp. att. c.p.p. Esame delle parti private
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’esame delle parti private, nell’ordine previsto dall’articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato.