Art. 147 disp. att. c.p.p. Riprese audiovisive dei dibattimenti
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione.
2. L’autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.
3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.
4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell’articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 147 disp. att. c.p.p. disciplina le riprese audiovisive e le trasmissioni radiotelevisive del dibattimento. Il dibattimento penale è di regola pubblico (art. 471 c.p.p.), e la pubblicità è garanzia di controllo democratico sull’amministrazione della giustizia; ma la diffusione delle immagini attraverso i mezzi di comunicazione amplifica enormemente l’esposizione delle persone coinvolte e può incidere sulla serenità del processo. La norma, in vigore dal 24 ottobre 1989 e mai modificata, contempera il diritto di cronaca (art. 21 Cost.) con la dignità e la riservatezza delle parti e dei testimoni e con il regolare svolgimento dell’udienza.
Contenuto della disposizione
Il primo comma prevede che il giudice, con ordinanza, possa autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva o la trasmissione del dibattimento ai fini del diritto di cronaca, se le parti consentono e purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione. Il secondo comma consente l’autorizzazione anche senza il consenso delle parti quando sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.
Anche quando la ripresa è autorizzata, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se costoro non vi consentono o se la legge lo vieta (terzo comma). Non possono mai essere autorizzate riprese o trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse ai sensi dell’art. 472, commi 1, 2 e 4, c.p.p. (quarto comma).
Profili applicativi
Occorre distinguere due livelli: l’autorizzazione a riprendere il dibattimento, che riguarda l’udienza nel suo complesso, e il consenso individuale alla diffusione della propria immagine, che spetta a ciascun soggetto presente e prevale anche sull’autorizzazione data senza il consenso delle parti. Il dissenso va manifestato: la Corte di cassazione ha escluso la responsabilità dell’emittente quando chi era ripreso in un’udienza autorizzata non aveva espresso la volontà di non essere diffuso. Se il consenso è subordinato all’anonimato, l’emittente deve adottare accorgimenti realmente idonei a impedire il riconoscimento, anche da parte della cerchia dei conoscenti.
La violazione dei limiti dell’art. 147 si traduce soprattutto in responsabilità civile per lesione del diritto all’immagine e alla riservatezza; il danno non patrimoniale va provato, anche per presunzioni, e non è in re ipsa. L’ordinanza resa nel corso del dibattimento segue, quanto all’impugnazione, la regola generale dell’art. 586 c.p.p.; i giornalisti, non essendo parti processuali, non sono legittimati a impugnare i provvedimenti che dispongono di procedere a porte chiuse, i quali per espressa previsione dell’ultimo comma precludono ogni ripresa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione presuppone l’art. 471 c.p.p. sulla pubblicità dell’udienza e gli artt. 472 e 473 c.p.p. sui casi di porte chiuse; il presidente esercita i poteri di disciplina dell’udienza dell’art. 470 c.p.p. Il divieto di pubblicare immagini di persone in manette o sottoposte ad altro mezzo di coercizione è posto dall’art. 114, comma 6-bis, c.p.p. Sul piano civile la tutela passa per l’art. 10 c.c. e per gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto all’immagine, oltre che per la disciplina della protezione dei dati personali nell’attività giornalistica.