Art. 147 disp. att. c.p.p. Riprese audiovisive dei dibattimenti

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione.

2. L’autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.

4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell’articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 147 disp. att. c.p.p. disciplina le riprese audiovisive e le trasmissioni radiotelevisive del dibattimento. Il dibattimento penale è di regola pubblico (art. 471 c.p.p.), e la pubblicità è garanzia di controllo democratico sull’amministrazione della giustizia; ma la diffusione delle immagini attraverso i mezzi di comunicazione amplifica enormemente l’esposizione delle persone coinvolte e può incidere sulla serenità del processo. La norma, in vigore dal 24 ottobre 1989 e mai modificata, contempera il diritto di cronaca (art. 21 Cost.) con la dignità e la riservatezza delle parti e dei testimoni e con il regolare svolgimento dell’udienza.

Contenuto della disposizione

Il primo comma prevede che il giudice, con ordinanza, possa autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva o la trasmissione del dibattimento ai fini del diritto di cronaca, se le parti consentono e purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione. Il secondo comma consente l’autorizzazione anche senza il consenso delle parti quando sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

Anche quando la ripresa è autorizzata, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se costoro non vi consentono o se la legge lo vieta (terzo comma). Non possono mai essere autorizzate riprese o trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse ai sensi dell’art. 472, commi 1, 2 e 4, c.p.p. (quarto comma).

Profili applicativi

Occorre distinguere due livelli: l’autorizzazione a riprendere il dibattimento, che riguarda l’udienza nel suo complesso, e il consenso individuale alla diffusione della propria immagine, che spetta a ciascun soggetto presente e prevale anche sull’autorizzazione data senza il consenso delle parti. Il dissenso va manifestato: la Corte di cassazione ha escluso la responsabilità dell’emittente quando chi era ripreso in un’udienza autorizzata non aveva espresso la volontà di non essere diffuso. Se il consenso è subordinato all’anonimato, l’emittente deve adottare accorgimenti realmente idonei a impedire il riconoscimento, anche da parte della cerchia dei conoscenti.

La violazione dei limiti dell’art. 147 si traduce soprattutto in responsabilità civile per lesione del diritto all’immagine e alla riservatezza; il danno non patrimoniale va provato, anche per presunzioni, e non è in re ipsa. L’ordinanza resa nel corso del dibattimento segue, quanto all’impugnazione, la regola generale dell’art. 586 c.p.p.; i giornalisti, non essendo parti processuali, non sono legittimati a impugnare i provvedimenti che dispongono di procedere a porte chiuse, i quali per espressa previsione dell’ultimo comma precludono ogni ripresa.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2002, n. 9249: dal coordinamento tra gli artt. 471 c.p.p. e 147 disp. att. c.p.p. si ricava che, in un’udienza pubblica in cui la ripresa sia stata autorizzata, la diffusione dell’immagine può essere vietata solo se l’interessato manifesta la volontà di non consentirla.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 4 aprile 2019, n. 9340: se le testimoni consentono alla ripresa a condizione dell’anonimato, la diffusione è lecita solo con accorgimenti effettivamente idonei a impedirne l’identificazione, che non sacrificano la completezza dell’informazione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 12 aprile 2022, n. 11768: l’interesse pubblico alla notizia va distinto da quello alla diffusione dell’immagine delle persone coinvolte; la trasmissione dell’immagine di un testimone che aveva negato il consenso è illecita, ma il danno non patrimoniale deve essere provato, anche per presunzioni.
  • Cassazione penale, sez. I, ord. 22 settembre 2022, n. 35348: i giornalisti non sono parti processuali e non possono impugnare l’ordinanza che dispone il dibattimento a porte chiuse, provvedimento peraltro non autonomamente impugnabile e revocabile dal giudice.
  • Cassazione penale, sez. VI, 27 luglio 2022, n. 29943: la pubblicità del dibattimento tutela un interesse collettivo al controllo diffuso sulla giurisdizione, non solo una garanzia difensiva dell’imputato; la sua violazione genera nullità non superabile invocando l’assenza di pregiudizio.

Rapporti con altre norme

La disposizione presuppone l’art. 471 c.p.p. sulla pubblicità dell’udienza e gli artt. 472 e 473 c.p.p. sui casi di porte chiuse; il presidente esercita i poteri di disciplina dell’udienza dell’art. 470 c.p.p. Il divieto di pubblicare immagini di persone in manette o sottoposte ad altro mezzo di coercizione è posto dall’art. 114, comma 6-bis, c.p.p. Sul piano civile la tutela passa per l’art. 10 c.c. e per gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto all’immagine, oltre che per la disciplina della protezione dei dati personali nell’attività giornalistica.