Art. 149 disp. att. c.p.p. Regole da osservare prima dell’esame testimoniale
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza.