Art. 148 disp. att. c.p.p. Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell’articolo 491 comma 4 del codice sono restituiti al pubblico ministero.