Art. 2157 c.c. Diritto di preferenza del concedente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.