Art. 2144 c.c. Mezzadria a tempo determinato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.

2. Se non è comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.