Art. 2144 c.c. Mezzadria a tempo determinato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine.
2. Se non è comunicata disdetta a norma dell’articolo precedente, il contratto s’intende rinnovato di anno in anno.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.