Art. 2143 c.c. Mezzadria a tempo indeterminato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.