Art. 2143 c.c. Mezzadria a tempo indeterminato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La mezzadria a tempo indeterminato s’intende convenuta per la durata di un anno agrario, salvo diverse disposizioni delle norme corporative, e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è stata comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza nei modi fissati dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.