Art. 2152 c.c. Miglioramenti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
2. La misura del compenso, se non è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell’eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.