Art. 2155 c.c. Raccolta e divisione dei prodotti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
2. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti.
3. Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.