Art. 2155 c.c. Raccolta e divisione dei prodotti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

2. I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l’intervento delle parti.

3. Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.