Art. 2145 c.c. Diritti ed obblighi del concedente

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica.

2. La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.