Art. 2145 c.c. Diritti ed obblighi del concedente
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di quanto occorre per l’esercizio dell’impresa e di un’adeguata casa per la famiglia colonica.
2. La direzione dell’impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria.