Art. 2142 c.c. Famiglia colonica

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La composizione della famiglia colonica non può volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento di figli. La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.(6a)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2013

Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (6a)
La L. 15 settembre 1964, n. 756 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “La composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall’articolo 2142 del Codice civile, purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.